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Normativa
CONDIZIONALITA’
La condizionalità nasce alla fine degli anni novanta in forma volontaria e riconducibile alla “compatibilità ambientale”; in quegli anni gli Stati membri dell’U.E. decisero se e come applicarla.
Successivamente Agenda 2000 sancì un meccanismo in base al quale i beneficiari dei pagamenti diretti dovevano assicurare il rispetto di alcuni requisiti in materia di protezione ambientale, benessere degli animali e sanità pubblica e l’inosservanza di tali requisiti “di riferimento” doveva convertirsi in una riduzione del sostegno ad essi garantito. Da qui nasce il cosiddetto “ sostegno condizionato o condizionalità” che subordina la concessione dei pagamenti diretti al rispetto di particolari disposizioni normative.
La riforma Fischler porta ad un ulteriore rafforzamento del concetto di condizionalità ovvero al disaccoppiamento dell’aiuto; l’aiuto percepito dagli agricoltori infatti non dipende più né da quanto si produce né da cosa si produce ma piuttosto è legato al possesso della terra sulla quale deve svolgersi l’attività agricola secondo determinati criteri.
Il regime di condizionalità sancisce l’integrazione tra il sistema produttivo e la tutela dell’ambiente quale presupposto fondamentale delle politiche ambientali e territoriali dell’Unione Europea e delle misure di sviluppo rurale.
E’ implicito che l’attivazione di tutte queste normative comunitarie ha portato alla definizione di un quadro normativo di recepimento sia a livello nazionale che regionale.
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