Norme relative alla commercializzazione dell'olio d'oliva

Il regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese. A fini di razionalità e chiarezza, la Commissione Europea ha disposto la codificazione del Regolamento di esecuzione (UE) N. 29 del 13 gennaio 2012 e l'abrogazione del regolamento n. 1019/2002.

L'olio d'oliva possiede qualità organolettiche e nutritive che gli permettono di avere un mercato ad un prezzo relativamente elevato, tenuto conto dei costi di produzione, rispetto alla maggior parte degli altri grassi vegetali. Vista questa situazione di mercato, la Commissione Europea ha ritenuto opportuno stabilire norme di commercializzazione per l'olio d'oliva, contenenti in particolare norme specifiche in materia di etichettatura, complementari a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità in particolare ai principi enunciati all'articolo 2 della stessa. Innanzitutto, il regolamento di esecuzione (UE) N. 29/2012 della Commissione del 13 gennaio 2012 dispone che per garantire l'autenticità degli oli d'oliva venduti sono previsti, per il commercio al dettaglio, imballaggi di dimensioni ridotte provvisti di sistema di chiusura adeguato. Tuttavia, è consentito che gli Stati membri possano autorizzare una capacità superiore per gli imballaggi destinati alle collettività. È disposto, poi, che oltre alle denominazioni obbligatorie previste per le diverse categorie di oli d'oliva dall'articolo 118 del regolamento (CE) n. 1234/2007, è necessario informare il consumatore sulla tipologia degli oli offertigli. Inoltre, a motivo degli usi agricoli o delle pratiche locali di estrazione o di taglio, gli oli di oliva vergini direttamente commercializzabili possono presentare qualità e sapore notevolmente diversi tra loro a seconda dell'origine geografica. Ne possono risultare, infatti, all'interno di una stessa categoria di olio, differenze di prezzo che perturbano il mercato. Per le altre categorie di oli commestibili, invece, non vi sono differenze sostanziali legate all'origine, come potrebbe invece far credere l'indicazione dell'origine sugli imballaggi destinati ai consumatori. La Commissione ha ritenuto pertanto necessario, per evitare rischi di distorsione del mercato degli oli d'oliva commestibili, stabilire un regime obbligatorio dell'Unione relativo alla designazione dell'origine esclusivamente per l'olio «extra vergine» di oliva e l'olio di oliva «vergine» rispondente a precisi requisiti. Per di più, sulla base dell'esperienza acquisita in questo campo dagli operatori e dalle amministrazioni, è stata possibile rendere obbligatoria l'indicazione dell'origine sull'etichetta per l'olio extra vergine di oliva e l'olio di oliva vergine. Il regolamento prevede, altresì, quanto segue.

L'Ufficio del Portavoce